Il diritto d’autore sulle opere di ingegno
Il deposito di un’opera inedita è una possibilità di tutela dal plagio per tutte le opere non ancora pubblicate. In tal modo il depositante ottiene una prova dell’esistenza dell’opera con data certa, che è quella del suo deposito presso la SIAE. Possono essere depositati (a titolo esemplificativo): romanzi, canzoni, racconti, poesie, copioni, trame, soggetti, opere audiovisive, software, banche dati, opere grafiche.
Nel caso di un Software o un App (Applicazione), che abbia carattere originale e creativo, è possibile la sua tutela mediante la pubblicazione e deposito presso il rispettivo Pubblico Registro, esercitandone i diritti esclusivi, in particolare quello di sfruttamento economico.
I diritti esclusivi sul Software o sull’App, spettanti a colui che lo ha registrato, consistono principalmente nel diritto di effettuare e autorizzare: la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma; la traduzione, l’adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del software, nonché la riproduzione dell’opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma; qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma originale o di copie dello stesso.
La nostra società fornisce i seguenti servizi in merito:
- consulenza e assistenza per la protezione delle Opere oggetto di Diritto d’Autore;
- preparazione e deposito delle Opere oggetto di Diritto d’Autore;
- contrattualistica relativa alla gestione del Diritto d’Autore.
Diritto d'autore
Sono protette ai sensi della Legge sul Diritto d’Autore le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione:
le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per s’ opera originale;
le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia, anche se applicate all’industria, sempre che’ il loro valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate;
i disegni e le opere dell’architettura;
le opere dell’arte cinematografica, muta o sonora;
le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia.
Il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale, e da cui nasce il:
– DIRITTO MORALE (personale-imprescindibile),
– DIRITTO PATRIMONIALE (di sfruttamento).
L’autore/Titolare dei diritti di sfruttamento ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera. Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo, originale o derivato. Ha il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico ha per oggetto, la esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell’opera musicale, dell’opera drammatica, dell’opera cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell’opera orale. Ha il diritto esclusivo di diffusione (audio, video, digitale…). L’autore ha il diritto esclusivo di riprodurre: cioè la moltiplicazione in copie dell’opera con qualsiasi mezzo, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, la incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione. Altresì ha il diritto esclusivo di mettere in commercio ha per oggetto di porre in circolazione, a scopo di lucro, l’opera o gli esemplari di essa e comprende altresì il diritto esclusivo di introdurre nel territorio dello Stato le riproduzioni fatte all’estero, per porle in circolazione.
Durano per tutta la vita dell’Autore e fino a 70 anni dopo la sua morte, Nel caso di opera collettiva, con più autori, la durata dura per tutta la vita degli autori sino alla morte dell’ultimo di essi.